Rilievi sinistri stradali

 

Tra i vari servizi istituzionali espletati dalla Polizia Locale nell’ambito di territorio di competenza con particolare riguardo all’ambito urbano è previsto il servizio di polizia stradale di rilevazione degli incidenti stradali (artt.11 e 12 C.d.S.). La ricostruzione del sinistro stradale è lo strumento predisposto dal legislatore per assicurare le fonti di prova necessarie a ricostruire il corretto accadimento dei fatti e consentire agli organi a ciò deputati di definire il grado delle varie forme di responsabilità: la competenza professionale e l’imparzialità del pubblico ufficiale sono garanzie di obiettività nel valutare i fatti, lontano dagli interessi personali delle parti.

L’intervento della Polizia Locale, che può avvenire in collaborazione con altri organi di polizia stradale (Polizia di stato, Carabinieri ecc) é finalizzato oltre che ai rilievi di rito, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico, alle operazioni di soccorso automobilistico e all’ottemperanza dei comportamenti che i conducenti devono tenere quando si verifica un sinistro stradale.  La polizia stradale interviene sul luogo di un sinistro su comunicazione da parte di privati o di centri specializzati (es. pronto intervento) o anche per avvistamento.

La richiesta d’intervento della Polizia Locale per il rilevamento di incidenti con danni alle persone dovrà essere limitato solo a casi di assoluta necessità e gravità. Nel caso di sinistri con lesioni alle persone, il compito primario degli agenti che intervengono sul luogo del sinistro è quello di prestare assistenza ai feriti e chiamare i soccorsi medici.

Per tutti i sinistri, gli agenti provvedono all’immediata segnalazione dell’ingombro della carreggiata e dispongono inoltre l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva la necessità di effettuare i rilievi necessari ad accertare le modalità dell’incidente.

L’attività di rilevazione a seguito di un incidente stradale, consiste nell’insieme delle indagini tese ad accertare, raccogliere, analizzare ed effettuare una riproduzione del luogo del sinistro e di tutti gli elementi costitutivi allo scopo di determinare le modalità, le cause dirette od indirette, oggettive o soggettive e gli effetti prodotti proprio dall’incidente stesso. La procedura di esecuzione dei rilievi è regolata dalla direttiva europea UNI 11472:2013, che ne detta in particolare contenuto e modalità. Le operazioni di accertamento hanno per oggetto: il luogo del sinistro, il veicolo, le tracce che concorrono alla ricostruzione dell’accaduto e le persone, sia quelle coinvolte sia i testimoni che gli indiziati di responsabilità.

La polizia stradale documenta tutte le operazioni compiute mediante la redazione di apposito verbale che, nell’ipotesi di incidente che abbia provocato danni alle persone, avendo rilevanza penale, verrà redatto ai sensi dell’art. 357 c.p.p..e trasmesso al Procuratore della Repubblica competente.

Gli organi accertatori sono altresì tenuti alla contestazione (laddove possibile, immediata) di eventuali infrazioni alle norme del C.d.S che emergono a carico delle persone coinvolte nell’incidente.

Normativa di riferimento: Nuovo Codice della Strada; D.P.R. 16/12/1992 n. 495;;UNI 11472:2013

 

Richiesta accesso agli atti verbale sinistro stradale

Per ottenere le informazioni acquisite dagli organi di Polizia che hanno proceduto al rilievo del sinistro stradale relative alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata A/R o in modalità telematica al Comando o ufficio cui appartiene il funzionario /agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente. Le persone coinvolte in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale possono richiedere il rilascio della copia dei verbali redatti.

Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

In caso di incidente stradale con soli danni alle cose, il rilascio di copia degli atti avverrà ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

La richiesta può essere inoltrata da:      

  • persona coinvolta in incidente stradale;
  • proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale;
  • delegato dall’avente diritto (assicurazioni, studi legali, etc.)

I documenti da presentare a corredo della richiesta sono:

  • modulo di richiesta debitamente compilato;
  • nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria nei casi in cui è previsto;
  • delega scritta nel caso in cui il richiedente sia delegato dall’avente diritto;

Il rilascio della documentazione richiesta avverrà previo pagamento dei costi sostenuti per la riproduzione degli atti su supporto cartaceo secondo le modalità che saranno indicate.

Nel caso di  incidenti con lesioni lievi o solo danni alle cose, il rilascio della documentazione  avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

Normativa di riferimento: Legge 241/1990 e ss.mm.ii; Decreto del Presidente della Repubblica n.184/2006 (Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi); D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e ss.mm.ii.

Data di ultima modifica: 06/10/2021

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