Sanzioni CDS/Amministrative

Servizio sanzioni al C.d.S.

Il Codice della Strada - approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – accompagnato dal Regolamento di Attuazione – approvato con D.P.R. n.495/1992 è la fonte principale di regolamentazione della circolazione stradale.

L’Ufficio  Verbali si occupa di: - istruire le pratiche relative all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada (C.d.S.);  - consentire di estinguere le infrazioni accertate mediante la riscossione delle sanzioni; - applicare le sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente di guida; - Destinatari del servizio tutti i cittadini, conducenti o proprietari dei veicoli, ai quali sono state comminate sanzioni legate alle violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale.

Una violazione del codice della strada può essere contestata direttamente nei confronti del conducente, a cui viene consegnata una copia del verbale di accertamento, oppure, quando l’effettivo trasgressore non sia stato fermato o risulti assente, può essere notificata per posta, tramite PEC, per mezzo di messi comunali o tramite agenti di polizia alla residenza del proprietario del veicolo sanzionato.

Entro 60 giorni dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato consegnato o notificato, il trasgressore o il proprietario, obbligato in solido con l’autore della violazione, se riconosce la violazione fondata deve eseguire il pagamento della somma indicata nel verbale (corrispondente al minimo fissato dalla norma per la singola violazione), con la possibilità di ulteriore riduzione del 30% dell’importo se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dall’avvenuta contestazione o notifica.

Se invece ritiene la violazione ingiustamente contestata e non si è proceduto al pagamento della sanzione, allora, contro il verbale redatto si può decidere di proporre ricorso alternativamente al Prefetto (art. 203 c.d.s.)  o al Giudice di Pace (art. 204-bis c.d.s.) territorialmente competenti, rispettivamente entro il termine di 60 o 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato consegnato o notificato. Il ricorso può essere presentato dal conducente (se identificato al momento della contestazione immediata della violazione) o dal proprietario del veicolo/obbligato in solido in relazione all’oggetto della violazione, Il verbale si intende consegnato e notificato al conducente anche se costui, fermato dall’agente di polizia per la contestazione immediata della violazione, si sia rifiutato di firmare o di ricevere copia del verbale.

Nel caso in cui sia stato notificato un verbale d'infrazione al Codice della Strada palesemente errato, è possibile proporre l'istanza di annullamento in autotutela con cui si chiede all'organo accertatore, che ha emanato l'atto, di riesaminarlo per l'eventuale revoca o annullamento. Tale istanza deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla notifica del verbale, allegando documentazione giustificativa. Si può chiedere l'annullamento di un verbale nei seguenti casi: errore di persona - erronea trascrizione della targa del veicolo o targa clonata - veicolo rubato per il quale è stata effettuata regolare denuncia di furto e annotazione di perdita di possesso.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

N.B. . Il foglio, di norma colorato, che è stato lasciato sul vetro del veicolo, in assenza del conducente, costituisce un c.d. “preavviso di accertamento” avverso il quale non è possibile fare ricorso, ma è consentito, se si riconosce la violazione, eseguire il pagamento in misura ridotta con la riduzione del 30% dell’importo se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla data dell’accertamento; in tal modo il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista alcuna riduzione.

Modalita' di pagamento  delle violazioni:

in contanti o tramite POS presso il Comando di Polizia Locale di Dorgali, Corso Umberto n°33;

a mezzo versamento c/c postale n. 11816089 o tramite bonifico bancario IBAN IT27H0760117300000011816089 intestato alla Polizia Locale di Dorgali (specificando nella causale di versamento il n. del verbale, la data e il numero di targa);

tramite piattaforma pagoPA raggiungibile all’indirizzo www.comune.dorgali.nu.it

Termini di pagamento  delle violazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale contestato immediatamente

(per contestazione immediata si intende il momento in cui a  seguito a controllo su strada il verbale di violazione viene consegnato e quindi “contestato” al trasgressore e al responsabile in solido, se presente)

 

Entro 5 giorni dall’avvenuta contestazione

è possibile pagare l’importo in misura ridotta (corrispondente al minimo fissato dalla norma per la singola violazione) con la  ulteriore riduzione del 30%

 

Tra il  6° e il 60° giorno dall’avvenuta contestazione

è possibile pagare l’importo in  misura ridotta (corrispondente al minimo fissato dalla norma per la singola violazione);

Oltre il 60° giorno dall’avvenuta contestazione

Le violazioni per le quali non sia stato effettuato il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica e per le quali non sia stato presentato ricorso diventano titolo esecutivo e verranno iscritte a ruolo. La loro riscossione avviene tramite cartella esattoriale.

Nel periodo compreso tra la scadenza dei termini e la messa a ruolo è possibile regolarizzare la propria posizione presso il Comando di Polizia Locale

N.B. La riduzione del 30% non si applica:

alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);

alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

 

 

 

 

 

 

Verbale notificato

(per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario del veicolo od altro obbligato in solido tramite servizio postale o messo comunale o agente di polizia all’indirizzo di residenza dello stesso o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo risultante dai pubblici registri digitali)

 

 

       Entro 5 giorni dall’avvenuta notifica

è possibile pagare l’importo in misura ridotta con la  riduzione del 30% + spese notifica verbale

 

       Tra il  6° e il 60° giorno dall’avvenuta notifica

è possibile pagare l’importo in  misura ridotta + spese notifica verbale

 

Oltre il 60° giorno dall’avvenuta notifica

Le violazioni per le quali non sia stato effettuato il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica e per le quali non sia stato presentato ricorso diventano titolo esecutivo e verranno iscritte a ruolo. La loro riscossione avviene tramite cartella esattoriale.

Nel periodo compreso tra la scadenza dei termini e la messa a ruolo è possibile regolarizzare la propria posizione presso il Comando di Polizia Locale

N.B. La riduzione del 30% non si applica:

alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);

alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

 

 

 

 

Preavviso di accertamento

foglio, di norma colorato, che è stato lasciato sul vetro del veicolo, in assenza del conducente e per la cui apposizione non sussiste alcun obbligo giuridico

 

 

 

       Entro 15 giorni dalla violazione

 è possibile pagare l’importo in misura ridotta con la  riduzione del 30%

       Oltre i 15 giorni dalla violazione

è possibile pagare l’importo in misura ridotta indicato nel preavviso ma potranno essere addebitate le spese di notifica

 

 

 

Quando viene accertata una violazione ad un veicolo venduto, dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare presso il Comando di Polizia fotocopia dell'atto di vendita. All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti la vendita del veicolo e annullata la notifica a suo carico.

Quando viene accertata una violazione ad un veicolo rubato, dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare presso il Comando di Polizia la denuncia di furto ed eventualmente il verbale di rinvenimento. All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti il furto del veicolo e annullata la notifica a suo carico.

Ogni qualvolta un verbale di violazione al Codice della Strada preveda la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida, e non sia stato possibile contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore, è fatto obbligo al destinatario del verbale di comunicare i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della violazione (trasgressore) entro 60 giorni dalla data di notifica.

 

Normativa di riferimento: ''Nuovo Codice della Strada'' (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii) - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. ) - Art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241.

 

Servizio sanzioni ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali e altre Violazioni Amministrative

Quando la violazione è prevista da un Regolamento o da un'Ordinanza comunali, da una norma in materia d’igiene pubblica, commercio, edilizia, di pubblica sicurezza o altro il trasgressore/obbligato in solido può, entro 60 giorni dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato consegnato o notificato, effettuare il pagamento in misura ridotta (corrispondente al doppio del minimo previsto per la violazione o se più favorevole al trasgressore, a un terzo del massimo) secondo le seguenti modalità:

in contanti o tramite POS presso il Comando di Polizia Locale di Dorgali, Corso Umberto n°33;

a mezzo versamento c/c postale n. 11816089 o tramite bonifico bancario IBAN IT27H0760117300000011816089 intestato alla Polizia Locale di Dorgali (specificando nella causale di versamento il n. del verbale e la data della violazione);

 tramite piattaforma pagoPA raggiungibile all’indirizzo  www.comune.dorgali.nu.it 

All'importo della violazione verranno aggiunte le eventuali spese di notifica e di accertamento.

In alternativa al pagamento della sanzione possono essere presentati scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981:

Scritti difensivi al Sindaco: Avverso gli accertamenti di violazione a regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco si possono presentare scritti difensivi indirizzati al Sindaco, in carta semplice, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento. Il ricorso verrà deciso dal Dirigente comunale competente per materia.

Ricorso contro gli altri verbali di violazione amministrativa (ordinanze non sindacali, leggi regionali, leggi statali, TULPS ecc.): deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica all’Autorità indicata di volta in volta sul verbale.

Normativa di riferimento: Legge 24 novembre 1981, n.689 – D.Lgs. n.267/200

 

 

Data di ultima modifica: 08/02/2023

Documenti allegati
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Modello istanza annullamento in autotutela.docx (16.55 KB)
Modulo comunicazione dati conducente per decurtazione punti patente.pdf (43.79 KB)
Modello scritti difensivi.docx (16.03 KB)
informativa_privacy_aggiornata_.doc (31 KB)
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