TSO/ASO

Cosa sono  il T.S.O. e l’ A.S.O. :

I trattamenti sanitari sono gli atti che l’esercente una professione sanitaria compie su una persona allo scopo di tutelarne la salute;

Gli accertamenti sanitari sono le attività a carattere diagnostico costituenti momento preliminare-conoscitivo finalizzato a formulare la diagnosi e/o ad individuare la terapia più idonea.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari. T.S.O e A.S.O. sono atti di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei trattamenti sanitari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà in quanto l'art. 32 della Costituzione vieta i trattamenti sanitari obbligatori, consentendoli solo nelle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, il trattamento sanitario obbligatorio per la malattia mentale).Si può essere ricoverati coattivamente solo in presenza di determinate condizioni, con l'osservanza di precise garanzie e solo in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nei casi previsti dalla legge possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità delle persone e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l'infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

Chi dispone il T.S.O. - Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza (o del Comune dove la persona momentaneamente si trova). Il provvedimento deve essere firmato dal Sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico qualsiasi e convalidata da un medico della struttura pubblica. Contemporaneamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del locale Tribunale il provvedimento di TSO affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi.

In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade. Il Giudice Tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo.

In base agli artt.33,34 e 35 della L. n. 833/78 la convalida o l’annullamento del T.S.O. spetta al Giudice Tutelare della circoscrizione in cui rientra  il Comune.

Se invece il T.S.O è disposto in un Comune diverso dalla residenza del malato va successivamente data comunicazione al Sindaco di residenza e al relativo Giudice Tutelare.

E' possibile che il sanitario responsabile richieda una proroga del trattamento formulando tempestivamente una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, che a sua volta deve informarne il giudice tutelare per la convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette. Analogamente il sanitario deve comunicare eventuali modifiche sulla necessità e sulla praticabilità del trattamento.

In base alle Circolari del Ministero dell’Interno n.5300 del 24.04.1993 e n.3 del 20.07.2001, la Polizia Locale è l’organo deputato all’esecuzione (eventuale ricerca dell’ammalato, la sua eventuale funzione coercetiva e accompagnamento fino al luogo di cura) e verifica del provvedimento sindacale che dispone il T.S.O. e l’A.S.O.

Revoca e modifica del provvedimento di T.S.O. - Chiunque (la persona sottoposta al trattamento, un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento di TSO. Il sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni. La sua decisione deve essere comunicata al Giudice Tutelare per la eventuale convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.

Tutela giurisdizionale - Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o chiunque vi abbia interesse può, inoltre, proporre al tribunale ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la convalida da parte del giudice tutelare, il sindaco può proporre analogo ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Normativa di riferimento - Legge 180/78 (meglio conosciuta come legge Basaglia) - poi inglobata nella legge di Riforma Sanitaria n. 833/78 - artt. 33 e seguenti - con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale.

Data di ultima modifica: 06/10/2021

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